I nuovi decreti antincendio

19 Aprile 2022 15:02

Nel mese di settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore ad ottobre 2022. Approfondiamo con la società Teco Srl, specializzata nelle tematiche correlate alla sicurezza sul lavoro, formazione ed ambiente, i cambiamenti che sono stati introdotti con alcuni punti focus, intervistando Marco Nicolini, tecnico specializzato nella consulenza per la prevenzione incendi.

Qual è la principale novità che questi nuovi decreti hanno apportato nel panorama legislativo?

“Una delle principali novità riguarda il Piano di emergenza. Tutte le aziende dovranno aggiornarlo, in modo da renderlo conforme ai contenuti minimi previsti dai nuovi decreti. Ad esempio una novità importante è l’obbligo di indicare nel piano di emergenza quali sono le finestre che devono essere aperte all’atto di un’eventuale evacuazione dello stabile. Le planimetrie devono inoltre riportare l’ubicazione dei presidi sanitari (ovvero le cassette di primo soccorso e/o i pacchetti di medicazione). Inoltre, a differenza di quanto previsto con il D.M. 10 marzo 1998, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente risultano soggetti al piano di emergenza.”

Nelle modalità di effettuazione delle simulazioni emergenza, cambia qualcosa?

“Tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. La simulazione è un momento importante, perché in condizioni di tranquillità si testa la capacità dell’azienda di gestire un’emergenza, che può essere un incendio, un terremoto, un infortunio, uno sversamento ambientale. Riteniamo sia fondamentale allenare regolarmente la reattività dei lavoratori e soprattutto degli addetti alla gestione di questo tipo di eventi, gli addetti all’emergenza appunto. Il D.M. 02 settembre 2021 specifica inoltre che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni, oppure se il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo, oppure se si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.”

Le valutazioni del rischio incendio devono essere aggiornate in modo analogo?

“Non è detto, le valutazioni del rischio incendio dovranno essere aggiornate qualora intervengano le condizioni che prevedono l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

La valutazione del rischio incendio deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.”

I livelli antincendio sono sempre tre?

“Sì, però ne è cambiata la denominazione. Con il precedente decreto i livelli erano denominati basso, medio, alto. Ora invece, come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, i livelli di rischio vengono rispettivamente denominati livello 1, livello 2, livello 3.

Nel livello 3 rientrano le attività più complesse, ad esempio uffici con oltre 1000 persone presenti, alberghi con oltre 200 posti letto, stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti), le strutture sanitarie e le case di riposo, i depositi di materiale combustibile superiori a 20.000 mq. Nel livello 2 rientrano invece i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011, che non rientrano già nelle attività di livello 3, così come vi rientrano anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto). Nel livello 1 rientrano invece tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.”

Per i corsi di formazione antincendio cambia qualcosa?

“A differenza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili. Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione, che sarà obbligatoriamente almeno quinquennale.  Per tutti gli addetti antincendio formati prima del 04/10/2022, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento della loro ultima formazione. Se il loro corso di formazione è antecedente al 04/10/2017, dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023. E’ quello che la legge definisce il cosiddetto periodo transitorio, che è il periodo di tempo ammesso per la regolarizzazione delle posizioni.”

I corsi di formazione antincendio possono essere frequentati in qualsiasi struttura?

“Il nuovo decreto (DM 02 settembre 2021), al suo articolo 6, ha stabilito precisi requisiti di cui devono essere in possesso i docenti ed i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso di tali requisiti. Fondamentalmente è richiesta una profonda conoscenza delle tematiche trattate nei corsi, attestata da una significativa e dimostrabile esperienza. Il nostro centro di formazione e addestramento è già attrezzato e conforme per erogare i nuovi corsi.”

I decreti interessano altre figure professionali?

“Sì, le figure dei manutentori. Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature ed altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Tali tecnici dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’Allegato II del DM 01 settembre 2021. Le aziende dovranno quindi verificare il possesso di questi requisiti da parte dei tecnici manutentori a cui affidano queste attività. Un po’ come già le aziende sono abituate a fare quando verificano i requisiti degli appaltatori.”

Si parla anche di registro dei controlli: è un’altra novità?

“Non proprio perché tale obbligo era già previsto dal D.M. 10 marzo 1998, viene comunque mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021. Tutti i datori di lavoro devono tenere un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, firmato dal responsabile aziendale e a disposizione degli organi di controllo.”

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