Avvocatura, Consiglio di Stato: «Scelte organizzative del Comune legittime»

Sono state respinte le contestazioni sollevate dalla ex dirigente dell’Avvocatura, dichiarate inammissibili o infondate

Redazione Online
|3 ore fa
Avvocatura, Consiglio di Stato: «Scelte organizzative del Comune legittime»
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«Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello del Comune di Piacenza, riformando la precedente sentenza del TAR e confermando la piena legittimità della riorganizzazione dell’Avvocatura civica approvata dalla Giunta nel 2024». Lo rende noto palazzo Mercanti in una nota, aggiungendo che «la decisione afferma un principio chiaro: non esiste alcuna norma che imponga che il coordinamento dell’Avvocatura comunale debba essere affidato a un dirigente. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le scelte compiute dall’Amministrazione rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’ente e sono pienamente conformi alla legge. Sono state dunque respinte le contestazioni sollevate dalla ex dirigente dell’Avvocatura, dichiarate inammissibili o infondate». 
«Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 963/2026, ha chiarito in maniera certa e definitiva che tutti gli atti adottati dal Comune di Piacenza in merito all’Avvocatura civica e all’attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Prevenzione all’avv. Vezzulli sono stati legittimi e sono stati assunti nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni». E’ quanto dichiarano gli avvocati del Comune Alberto Pizzoferrato e Giancarlo Altavilla.
«Inoltre – proseguono - il Consiglio di Stato ha rilevato che non vi è stato alcuno sviamento di potere da parte del Comune di Piacenza nell’esercizio dell’attività amministrativa e che gli atti assunti non sono stati mai preordinati ad uno scopo illecito nei confronti della menzionata Dirigente. Con soddisfazione si rileva quindi che il Consiglio di Stato, peraltro confermando un suo precedente del 2023, ha statuito quanto da noi sempre sostenuto, ossia che l’indipendenza ed autonomia dell’avvocatura civica, caposaldo della legge n. 247/2012, sia garantita dalla rispondenza diretta al vertice decisionale dell’Ente (Sindaco), al di fuori di ogni altra intermediazione, a prescindere dalla sussistenza o meno della qualifica dirigenziale in capo al suo responsabile».