Emergenza Pm10 a Piacenza, stop ai diesel Euro 4 da venerdì 27 a lunedì 29

26 Marzo 2021 11:47

L’arrivo della primavera non ha fermato le polveri sottili. Il bollettino Arpae di venerdì 26 marzo, decreta a Piacenza come negli altri Comuni aderenti al Piano aria integrato regionale nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, l’emergenza per il previsto superamento dei livelli di Pm10.

Da sabato 27 a lunedì 29 marzo compresi, pertanto, scatteranno le restrizioni aggiuntive che stabiliscono il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, per le auto e i veicoli commerciali a benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, i mezzi diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, i veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1. Domenica 28 marzo, giornata in cui sarebbero comunque state in vigore tali limitazioni per la concomitanza con la domenica ecologica, sarà come sempre possibile viaggiare su tutte le linee urbane dei mezzi pubblici, da mattina a sera, con un solo biglietto di corsa semplice.

ALTRE MISURE – Contestualmente, da sabato 27 a lunedì 29 sarà d’obbligo non superare la temperatura di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi destinati a scopi ricreativi, associativi o di culto e negli esercizi commerciali, scendendo a 17°C nelle sedi di attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da tale provvedimento gli ospedali e le case di cura, le scuole e gli impianti sportivi.

Si ricorda inoltre che con l’entrata in vigore delle misure emergenziali è vietato, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, le cui prestazioni energetiche ed emissive non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle. Vige, infine, il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.) – anche relativamente alle deroghe per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco – così come il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, fatta eccezione per le tecniche con interramento immediato dei liquami e iniezione diretta al suolo.

 

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